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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • decadenza potestà

    Ai sensi dell'art. 330 c.c. la decadenza dalla potestà genitoriale può essere dichiarata dal Giudice qualora un genitore violi o tracuri i doveri nei confronti dei figli minori, ovvero quando non siano rispettati i seguenti precetti normativi:*  art. 147 c.c.: diritto dei figli al mantenimento, istruzione, educazione;*  art. 570 c.p. : sottrazione del genitore all'obbligo di assistenza e mantenimento;*  art. 591 c.p.: abbandono;oppure allorquando un genitore abusi dei relativi poteri (artt. 320, 324 c.c.; artt. 571 e 572 cp) arrecando ......

    Ai sensi dell'art. 330 c.c. la decadenza dalla potestà genitoriale può essere dichiarata dal Giudice qualora un genitore violi o tracuri i doveri nei confronti dei figli minori, ovvero quando non siano rispettati i seguenti precetti normativi:
    *  art. 147 c.c.: diritto dei figli al mantenimento, istruzione, educazione;
    *  art. 570 c.p. : sottrazione del genitore all'obbligo di assistenza e mantenimento;
    *  art. 591 c.p.: abbandono;
    oppure allorquando un genitore abusi dei relativi poteri (artt. 320, 324 c.c.; artt. 571 e 572 cp) arrecando grave pregiudizio al figlio. Tale pregiudizio potrà essere morale o materiale e non solo di natura patrimoniale.
    Il nostro ordinamento a seconda della gravità della condotta assunta dal genitore o dai genitori, prevede l'ipotesi della decadenza dalla potestà oppure semplici limitazioni della potestà stessa.
    Più precisamente l'art. 330 c.c. disciplina l'ipotesi della decadenza dalla potestà genitoriale, mentre gli artt. 333 e 334 si riferiscono ai provvedimenti di limitazione della potestà, ovviamente assunti con espresso riferimento al pregiudizio arrecato al minore, sia dal punto di vista personale che patrimoniale.
    La previsione dell'art. 330 c.c. trova il suo fondamento nel diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonchè mantenuto, ricevendo altresì le cure e le attenzioni dai propri genitori.
    In questo senso si espressa la Corte Costituzionale con la pronuncia n 132 del 27 marzo 1992 che in sintesi così recita: “La potestà dei genitori nei confronti del bambino è riconosciuta dall'art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione non come loro libertà personale, ma come diritto–dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite. La Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale. E' appunto questo il fondamento costituzionale degli artt. 330 e 333 cod. civ., che consentono al giudice – allorquando i genitori, venendo meno ai loro obblighi, pregiudicano beni fondamentali del minore, quali la salute o l'istruzione – di intervenire affinchè a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie”.
    Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale è necessario che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio al figlio e che la di decadenza sia effettivamente corrispondente all'interesse del figlio (in questo senso vedi: Tribunale Minorenni di Catania, decreto 4 giugno 2009 qui pubblicato).
    Il procedimento di decadenza può essere azionato da uno dei genitori contro l'altro, dai parenti o dal Pubblico Ministero. L'udienza dovrà svolgersi in contraddittorio, cioè i genitori potranno essere sentiti separatamente con la possibilità di controdedurre le dichiarazioni rese da ciascuno. L'istruzione della procedura potrà avvenire ascoltando operatori sociali, sanitari e scolastici, testimoni o informatori indicati dalla parte ovvero individuati dal Giudice, affinchè riferiscano circa il comportamento genitoriale.
    La finalità della norma è comunque quella di garantire al minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, affidando al Giudice il compito di verificare la possibilità di recupero della funzione genitoriale.
    In tutti i casi di trascuratezze che siano suscettibili di essere superate – tranne pertanto, le ipotesi di ripetuto maltrattamento, abuso sessuale, cronica tossicodipendenza o ancora per un'insanabile malattia mentale – il Tribunale per i Minorenni consente al genitore nei cui confronti si chiede il proccedimento ablativo della potestà, la possibilità di riscatto della genitorialità.
    Con il provvedimento di decadenza viene accertata l'incapacità del genitore di assumere decisioni nell'interesse del minore. Tale provvedimento non andrà tuttavia ad influire sugli aspetti obbligatori, ovvero il mantenimento della prole, che resterà salvo. In particolare continueranno ad applicarsi gli artt. 147 e 148 c.c., più precisamente: l'obbligo di mantenimento dei figli incombe a carico di entrambi i genitori legittimi o naturali, in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro, con decorrenza dalla nascita dei figli stessi.
    In materia è intervenuta altresì una sentenza della Suprema Corte che ha sottolineato che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
    La dichiarazione di decadenza della potestà non comporta tuttavia l'interruzione automatica dei rapporti con il genitore dichiarato decaduto, in quanto, l'accertata incapacità di assumere decisioni a favore del figlio, non esclude l'esistenza di sentimenti di affetto validi e sinceri nei confronti dei figli, che possono rappresentare una valida risorsa in favore della prole.
    Il genitore decaduto dovrà pertanto sottostare alle indicazioni del giudice minorile o dell'altro genitore, avendo perduto la libertà delle decisioni e dei tempi di frequentazione del figlio; inoltre il suo comportamento sarà in ogni caso soggetto a controllo.