Decadenza dalla potestà sui figli. Il Giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando un genitore viola o trascura i doveri (art. 47, 30 Cost.) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (comma modificato dall'art. 37 L. 149/01)...
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1) Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.(1) Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.vedi Trib. ......
Ai sensi dell'art. 330 c.c. la decadenza dalla potestà genitoriale può essere dichiarata dal Giudice qualora un genitore violi o tracuri i doveri nei confronti dei figli minori, ovvero quando non siano rispettati i seguenti precetti normativi:* art. 147 c.c.: diritto dei figli al mantenimento, istruzione, educazione;* art. 570 c.p. : sottrazione del genitore all'obbligo di assistenza e mantenimento;* art. 591 c.p.: abbandono;oppure allorquando un genitore abusi dei relativi poteri (artt. 320, 324 c.c.; artt. 571 e 572 cp) arrecando ......