Decadenza dalla potestà sui figli.
Il Giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando un genitore viola o trascura i doveri (art. 47, 30 Cost.) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (comma modificato dall'art. 37 L. 149/01)