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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • sottrazione obblighi mantenimento

    La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale in data 6 ottobre 2011 (n. 36263), trae origine dal ricorso alla Suprema Corte presentato da una moglie separata e dalla figlia minore, che lamentavano violazione di legge e motivazione illogica della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Milano. Il Giudice per l’udienza preliminare aveva infatti emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, rispettivamente marito e padre delle parti civili, accusato dei reati di cui all’art. ......

    La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale in data 6 ottobre 2011 (n. 36263), trae origine dal ricorso alla Suprema Corte presentato da una moglie separata e dalla figlia minore, che lamentavano violazione di legge e motivazione illogica della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Milano.

    Il Giudice per l’udienza preliminare aveva infatti emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, rispettivamente marito e padre delle parti civili, accusato dei reati di cui all’art. 3 della legge n. 54/2006 e art 572 c.p, per aver omesso di versare in favore della moglie e della minore, l’assegno di mantenimento stabilito in fase di separazione, causando altresì con tale comportamento associato a completo disinteresse nei confronti della figlia, uno stato di prostrazione di quest’ultima.

    Con questa sentenza la Cassazione fa definitivamente luce sull’interpretazione dell’art. 3 della L.54/2006, che rimanda all’applicazione dell’articolo 12–sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio): tale articolo, in caso di violazione degli obblighi di natura economica, prevede che “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste all’art. 570 del Codice penale”.

    segue.

    la sentenza. Cass. 6 10 11 n.36263 il commento