La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale in data 6 ottobre 2011 (n. 36263), trae origine dal ricorso alla Suprema Corte presentato da una moglie separata e dalla figlia minore, che lamentavano violazione di legge e motivazione illogica della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Milano.
Il Giudice per l’udienza preliminare aveva infatti emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, rispettivamente marito e padre delle parti civili, accusato dei reati di cui all’art. 3 della legge n. 54/2006 e art 572 c.p, per aver omesso di versare in favore della moglie e della minore, l’assegno di mantenimento stabilito in fase di separazione, causando altresì con tale comportamento associato a completo disinteresse nei confronti della figlia, uno stato di prostrazione di quest’ultima.
Con questa sentenza la
Cassazione fa definitivamente luce sull’interpretazione dell’art.
3 della L.54/2006, che rimanda all’applicazione dell’articolo
12–sexies
della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio): tale
articolo, in caso di violazione degli obblighi di natura economica,
prevede che “al
coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno
dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le
pene previste all’art. 570 del Codice penale”.