Posto che la separazione consensuale si configura come un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separatamente, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento - e un contenuto eventuale che trova solo occasione nella separazione, ossia gli accordi patrimoniali autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) ai sensi dell’art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, potendo eventuali modifiche riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i rapporti reciproci ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Conf. Cass. n.5061/2021.
Rif. Leg. Artt. 158, 1362, 1372 c.c.; Art. 710 c.p.c. abr.
Separazione consensuale – Accordi patrimoniali – Modifica – Efficacia del contratto – Interpretazione del contratto
Il consenso espresso dai genitori con riferimento alle iscrizioni scolastiche ha effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento della sua espressione e non si estende ai cicli successivi.
In caso di conflitto fra i genitori nella scelta fra scuola pubblica e privata la decisione del tribunale non può che ricadere sulla scuola pubblica.
Genitori separati – scelta della scuola – pubblica o privata
Rif. Leg.: art. 337-ter c.c.